Garbagnate, vietato vendere cibo da asporto e alcolici dopo le 9 di sera. E consumare per strada.
Il Comune di Garbagnate vieta per un mese, fino all’autunno inoltrato, la vendita per asporto e il consumo di alcolici, ma anche i bivacchi con cibo di sera e di notte nelle piazze, nei parchi e nelle strade su tutto il territorio cittadino al di fuori delle aree di competenza dei pubblici esercizi.
Inoltre ha imposto anche la chiusura, sempre dalle 21 alle 6 di mattino, dei distributori automatici di bevande e alimenti e la chiusura degli esercizi commerciali di vendita di quegli stessi prodotti da asporto. E’ questa la forte decisione riportata nell’ordinanza numero 70 che il Comune ha pubblicato la scorsa settimana. Una decisione presa per ridurre il disturbo, i problemi di ordine pubblico ma anche il consumo sconsiderato di alcolici da parte di gruppi di ragazzi che spesso acquistano le bottiglie nei supermercati per poi bivaccare nelle piazze e nei parchi.
Unica eccezione, le serate in cui si svolgono manifestazioni istituzionali come è stata per esempio lo scorso weekend la Festa del paese. Salate le multe per i trasgressori: da 500 a 5mila euro.
Garbagnate, vietato vendere cibo da asporto e alcolici di sera, l’ordinanza
Questo il testo che si legge nell’ordinanza dopo le premesse: “A decorrere dal 18 settembre 2025 e con validità 30 (trenta) giorni, salvo eventuali proroghe, per tutto il territorio del Comune di Garbagnate Milanese, dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo e per tutti i giorni della settimana:
1) dalle ore 21.00 alle ore 06.00, divieto di consumo all’aperto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore, tale divieto non si applica alle strutture esterne dei pubblici esercizi durante la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande, anche temporanee o provvisorie, nonché in occasione di eventi organizzati, patrocinati o comunque autorizzati dall’Amministrazione comunale;
2) dalle ore 21.00 alle ore 06.00, divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore per tutti i pubblici esercizi, per gli esercizi di vicinato del commercio in sede fissa del settore alimentare o misto e per le attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;
3) dalle ore 21.00 alle ore 06.00, chiusura degli esercizi commerciali di vendita in sede fissa del settore alimentare o misto e delle attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, ad esclusione delle gelaterie. Avverte che, salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza del dispositivo della presente ordinanza, ai sensi dell’articolo 50, comma 7-bis.1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00”.
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