Da domani, 2 luglio 2025 e fino al prossimo 15 settembre, lavorare all’aperto dalle 12,30 alle 16 con rischio calore “alto” sarà vietato in tutta la Lombardia
Il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un’ordinanza urgente finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature.
Caldo, ordinanza vieta lavori pesanti all’aperto dalle 12,30 alle 16
L’ordinanza viene trasmessa ai Prefetti, ai sindaci dei Comuni lombardi, alle Ats, Asst, alle Organizzazioni Sindacali, ai rappresentanti delle imprese e delle associazioni di categoria, affinché vengano adottate tutte le misure necessarie.
Il provvedimento, entra in vigore dalle 00.01 di domani, mercoledì, 2 luglio, e fino al 15 settembre 2025, disciplina il divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12:30 e le 16:00 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: ‘lavoratori esposti al sole’ con ‘attività fisica intensa’ ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO” e più specificatamente sul sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro.
Nell’ordinanza si richiama inoltre l’importanza delle ‘Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare’, approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome e che costituiscono una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e PPA, tra cui la Lombardia.
Ordinanza Lombardia lavoro al caldo, le attività escluse
Sono escluse dall’applicazione del divieto le attività urgenti e di pubblica utilità, purché siano adottate tutte le misure di prevenzione previste: Il divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, agli interventi di protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità.
Si ricorda che la violazione delle disposizioni comporta sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 650 del Codice penale, fatta salva l’applicazione di eventuali reati più gravi. L’articolo 650 del Codice penale riporta: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità(1) per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.
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